mission

Ognuno di noi opera oggi in un diverso contesto sociale, professionale e geografico. Questa ricchezza di esperienze è la base su cui fondiamo la vita dell’associazione. Per noi insegnanti, ricercatori puri e/o applicati e professionisti della matematica, associarsi risponde a tre grandi necessità:

  • La prima riguarda tutti gli alumni che hanno scelto di intraprendere il percorso dell’insegnamento. Pensiamo che creare un luogo e un’occasione per condividere le esperienze accumulate in aula possa non solo aiutare a rendere più morbido l’inserimento dei neolaureati in questo mondo, ma anche migliorare la quotidianità di chi insegnante lo è da qualche anno e vuole sviluppare un proprio metodo didattico, andando quindi a cercare un riscontro nei propri colleghi all’interno dell’associazione.
  • La seconda necessità coinvolge gli alumni che si occupano di ricerca pura e applicata, i quali potranno trovare nell’associazione un luogo di scambio di idee il cui valore aggiunto è la comune estrazione accademica. Avendo compiuto gli stessi studi negli stessi corsi di laurea si abbatte la barriera comunicativa innalzata dall’eterogeneità formativa che tutti gli altri luoghi di dibattito inevitabilmente mostrano. Non secondario è il fatto che ristabilire la connessione tra ricerca pura e applicata è lo spirito con cui è nata la magistrale in matematica di Verona. La mancanza di un luogo in cui perpetrare questa unione dopo il termine degli studi è uno dei punti in cui l’associazione trova lo spazio per esistere.
  • La terza necessità nasce dal mondo dell’industria e dalla realtà aziendale. L’associazione si propone di creare l’occasione di mettere in comunicazione gli alumni che hanno scelto questi percorsi con il fine di riallineare continuamente il punto di vista sullo stato dell’arte, delle tecnologie e delle sfide affrontate, mantenendo alta la spendibilità professionale di questa categoria di alumni.

Statuto

Articolo 1

La presente Associazione assume la denominazione “Alumni Matematica Verona”.

Articolo 2

L’Associazione ha sede presso il Collegio Didattico di Matematica dell’Università di Verona.

Articolo 3

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2037.

Articolo 4

L’Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, e non ha scopi di rappresentanza sindacale.

Articolo 5

È fine istituzionale dell’Associazione creare, mantenere e sviluppare il collegamento fra l’Accademia e i suoi ex Alunni (Laureati e Laureati specialistici/magistrali, master etc.) attraverso le seguenti azioni:

  • Consolidare i legami tra i Laureati e l’Accademia, promuovendo nella società e nel mondo del lavoro le competenze scientifiche e professionali dei Laureati in Matematica e Matematica Applicata.

  • Sviluppare, attraverso iniziative culturali e professionali, una rete di persone, competenze e professionalità legate all’ambito della Matematica allo scopo di far crescere e rafforzare i legami con l’Università di Verona, promuoverne i progetti e le ricerche, rafforzare le relazioni tra formazione e mondo del lavoro.

  • Favorire l’inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro.

L’elenco delle azioni sopra riportate si deve intendere come esemplificativo e non esaustivo. Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni ed enti aventi finalità istituzionali analoghe o sinergiche.

Articolo 6

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, laureate nell’ambito delle Scienze Matematiche presso l’Università di Verona, che condividano le finalità istituzionali dell’Associazione stessa e che abbiano effettuato il versamento della quota associativa di cui all’art. 8 e ss. Oltre ai Laureati, potranno aderire all’Associazione gli studenti attualmente iscritti a uno dei corsi di laurea di Matematica a Verona, e coloro che possono provare di essere stati iscritti, anche non avendo necessariamente conseguito il titolo. Possono aderire all’associazione anche gli studenti che abbiano trascorso un certificato periodo di studio presso Matematica a Verona (studenti Erasmus, …). Possono altresì aderire all’Associazione i Docenti, i Ricercatori, i Professori a contratto e gli Amministrativi che facciano o abbiano fatto parte del Collegio Didattico di Matematica (ex Consiglio di Corso di Laurea). È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda scritta o telematica al Consiglio direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata da parte del Consiglio direttivo verificando il rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto; contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso appello alla prima Assemblea dei soci utile.

Articolo 7

I soci dell’Associazione sono fondatori oppure ordinari. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo iniziale. I soci fondatori godono del diritto di voto. I soci ordinari sono quelli ammessi a far parte dell’Associazione secondo i criteri esposti all’art. 6. I soci ordinari godono del diritto di voto. Soci fondatori e ordinari sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, di cui all’art. 8. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

Articolo 8

La quota associativa annua e le modalità di versamento della medesima sono stabilite dal Consiglio Direttivo anno per anno e ratificate dall’Assemblea dei soci.

Articolo 9

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dall’Associazione secondo le modalità eventualmente stabilite in apposito regolamento. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali ed all’espletamento, previa consensuale accettazione, dei compiti loro attribuiti dall’Associazione. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • recesso volontario;

  • morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre un anno dalla scadenza di versamento;

  • esclusione;

  • decesso, senza trasmissibilità agli eredi.

Articolo 10

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto o per via telematica. L’efficacia delle dimissioni opera dall’anno solare successivo a quello in cui esse sono state comunicate.

Articolo 11

Può essere escluso il socio che venga meno ai doveri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali oppure che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell’Associazione o compia azioni in contrasto con le finalità istituzionali della medesima oppure che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo. Il provvedimento di esclusione, assunto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e con obbligo di motivazione espressa, deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci utile, ed è efficace solo dopo tale ratifica.

Articolo 12

Il fondo comune è costituito:

  • dalle quote associative;

  • da eventuali contributi volontari dei soci;

  • da eventuali oblazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di ogni genere, che pervengano all’associazione da enti pubblici e privati e da persone, fisiche o giuridiche, ed enti associati e non associati per un migliore conseguimento degli scopi sociali;

  • dagli introiti derivanti dalle attività intraprese dall’Associazione e dai relativi ed eventuali avanzi di gestione;

  • da tutti i beni mobili ed immobili acquistati con le risorse finanziarie dell’Associazione;

  • dai redditi derivanti dal fondo comune;

  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 13

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di dimissioni o di radiazione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo comune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 14

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 15 è consentito al Consiglio direttivo rimborsare ai soci le sole spese sostenute nell’ambito dell’attività dell’Associazione previa presentazione di idonea documentazione ed entro un limite definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione il fondo comune sarà devoluto all’Università di Verona.

Articolo 16

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1$^o$ gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio finanziario inizia in data di costituzione dell’Associazione. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo. È obbligo del Consiglio direttivo, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio finanziario, redigere il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto economico e finanziario, così come redatto dal Consiglio direttivo, deve rimanere depositato in copia nella sede dell’Associazione durante i dieci giorni che precedono l’assemblea, e finché sia da questa approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Articolo 17

Sono organi dell’Associazione:

  • il Presidente;

  • il Vice Presidente;

  • il Consiglio direttivo;

  • l’Assemblea dei soci.

Articolo 18

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione. Essa è costituita dai soci Fondatori e dai soci Ordinari aventi diritto di voto ai sensi dell’art.7; ognuno di tali soci ha diritto ad un voto. Ciascun socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta conferita ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

Articolo 19

Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, in merito all’approvazione dei rendiconti economici e finanziari annuali, sulla nomina di 3 membri del Consiglio direttivo, sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione sottoposti al suo esame in base al presente Statuto, ai regolamenti dell’Associazione o all’iniziativa del Consiglio direttivo.

Articolo 20

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio direttivo, oppure quando ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative i quali, nella richiesta di convocazione, ne propongano l’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un delegato del Consiglio direttivo, dieci giorni prima della riunione mediante comunicazione ai soci con qualunque sistema di spedizione che ne consenta il riscontro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma da inviarsi al recapito da questi dichiarato. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di cinque giorni. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo a consentire la partecipazione degli associati; la presenza in modalità telematica è altrettanto valida e accettata.

Articolo 21

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio designato dal presidente o, se quest’ultimo non disponibile a nominarlo, dal vicepresidente. Il presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà dei soci aventi diritto al voto; essa delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega; essa delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Fermi restando i quorum costitutivi di cui ai commi precedenti, sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni riguardanti la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le votazioni avvengono di regola in modo palese. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia di tale verbale dovrà rimanere depositata presso la sede sociale in modo che i soci possano prenderne visione.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da:

  • n. 1 membri nominato dal Collegio Didattico di Matematica;

  • n. 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci;

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono rispettare i criteri esposti all’art. 6 per essere nominati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente e di Vice Presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesime cariche. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il segretario con funzioni di verbalizzante. Il consigliere che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi consiglieri. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio direttivo è stato ricostituito. Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli: i consiglieri così nominati restano in carica fin tanto che gli organi rispettivamente competenti alla nomina degli stessi non abbiano provveduto a nominare o eleggere un sostituto.

Articolo 23

Al Consiglio direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione potendo questi compiere tutti gli atti utili o necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali che la legge o il presente statuto non riservino alla competenza dell’Assemblea dei soci. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio direttivo:

  • provvede all’organizzazione dell’attività dell’Associazione e a tutti gli atti di amministrazione necessari o utili al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente;

  • attua le decisioni deliberate dall’Assemblea dei soci;

  • redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione;

  • redige eventuali regolamenti interni;

  • provvede alla convocazione delle assemblee dei soci qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dallo statuto;

  • nomina nel suo ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di verbalizzante;

  • delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

  • delibera sulla cessazione di soci per morosità e per esclusione;

  • attua le riscossioni, i pagamenti e la custodia dei fondi;

  • provvede alla tenuta e conservazione dei libri contabili, laddove richiesti dalla natura e dalle dimensioni delle attività esercitate nel raggiungimento dei fini istituzionali, o quando previsti dalla legge.

Articolo 24

Il Consiglio direttivo si riunisce e ogni qualvolta il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Il Consiglio direttivo è convocato tramite avviso comunicato almeno dieci giorni prima della riunione mediante comunicazione ai consiglieri con qualunque sistema di spedizione, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma da inviarsi al recapito da questi dichiarato. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora del consiglio, e l’elenco delle materie da trattare. Il Consiglio direttivo potrà essere convocato presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo a consentire la partecipazione dei consiglieri; la presenza in modalità telematica è altrettanto valida e accettata. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto espresso dal presidente della riunione. Di ogni consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. Copia di tale verbale dovrà rimanere depositata presso la sede sociale in modo che i soci possano prenderne visione. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Articolo 25

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le riunioni e le assemblee dei soci nonché le riunioni del Consiglio direttivo. E’ sua facoltà dare procure speciali ad altri membri del Consiglio direttivo per la rappresentanza verso i terzi. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona delegata dal Presidente.

Articolo 26

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza, nomina il Tesoriere dell’associazione (da scegliere tra i soci dell’associazione non appartenenti al Consiglio Direttivo) e propone al Consiglio Direttivo il biennio annuale delle attività dell’Associazione Alumni Matematica Verona.

Articolo 27

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l’Associazione, per il tramite del Consiglio direttivo, può predisporre appositi regolamenti interni.

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Per ogni controversia sulle materie regolate dal presente statuto è competente il Foro di Verona.